Assisteremo ad una vera rivoluzione nella gestione dei rifiuti.
Alpha Consulting è sempre al passo con i cambiamenti normativi e le scadenze al fine di tenervi aggiornati e supportarvi.
Le seguenti FAQ sono state estrapolate dal portale RENTRI www.rentri.gov.it
1. Che cosa è il RENTRI?
Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
2. Chi deve iscriversi al RENTRI?
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
CASI PARTICOLARI D’ISCRIZIONE
- Sono compresi tra i produttori iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore.Tali soggetti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi;
- I soggetti che svolgono attività sanitarie (come ad es. l’assistenza sanitaria fornita da medici professionisti presso ospedali e altre strutture; le attività di assistenza domiciliare che contemplano anche attività di assistenza sanitari; attività di assistenza sociale che non contemplano il coinvolgimento degli operatori sanitari) sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, solo se producono rifiuti pericolosi;
- Soggetti che svolgono attività di commercio, all’ingrosso o al dettaglio, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
3. Chi può operare sulla piattaforma RENTRI?
OPERATORE
I soggetti iscritti al RENTRI, identificati quali operatori, devono definire il proprio profilo che è costituito dalle seguenti informazioni:
- nominativi delle persone fisiche che saranno incaricate di utilizzare il RENTRI;
- unità locali nelle quali vengono svolte le attività;
- attività svolte in ciascuna unità locale.
- eventuali autorizzazioni in possesso dell’operatore;
Al fine di semplificare l’operatività, vengono riprese, in automatico, informazioni ufficiali disponibili su altri archivi pubblici (p.es. Registro delle imprese, Indice PA, Albo Nazionale Gestori ambientali).
L’operatore si iscrive alla piattaforma e può svolgere tutte le funzioni.
DELEGATO
Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delegati dal produttore iniziale in base all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.
Il delegato può iscrivere la ditta dalla quale è delegato e inviare i dati al RENTRI.
INCARICATO
Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto del rappresentante dell’operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’impresa o dell’ente e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).
Può essere interno o esterno alla ditta operatore.
4. Quando entra in vigore il RENTRI?
A decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono:
- gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- gli operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- i soggetti delegati di cui all’art. 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- i consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
A decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono:
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.
A decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono:
- gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
5. Quali sono i costi del RENTRI
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Rentri è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale.
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione.
Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria.
CLASSI DI UTENTI | DIRITTO DI SEGRETERIA | CONTRIBUTO ANNUALE (Primo anno) |
CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo) |
---|---|---|---|
Art. 13, c. 1, lett. a | € 10,00 | € 100,00 | € 60,00 |
Art. 13, c. 1, lett. b | € 10,00 | € 50,00 | € 30,00 |
Art. 13, c. 1, lett. c | € 10,00 | € 15,00 | € 10,00 |
6. Quali sono le sanzioni a cui posso andare incontro se non mi iscrivo al RENTRI?
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
7. Quali sono le sanzioni a cui si può andare incontro se non invio i dati al RENTRI?
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
8. Che fine farà il registro cartaceo?
Dal 13/02/2025 le ditte iscritte al RENTRI dovranno iniziare ad utilizzare il registro tramite la piattaforma RENTRI.
Coloro che non sono ancora iscritti dovranno iniziare ad usare il nuovo modello di registro cartaceo.
Quindi dal 13.02.2025 il Registro di carico e scarico attuale andrà definitivamente sostituito.
9. Ci saranno dei cambiamenti anche per i formulari?
Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello attuale previsto dal D.M. 145/1998, in formato cartaceo, con una delle seguenti modalità:
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione con sistemi gestionali;
- vidimazione digitale (tramite il servizio VIVIFIR) e compilazione manuale;
- vidimazione presso la CCIAA e compilazione manuale.
Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Dal 13 febbraio 2025 eventuali FIR stampati secondo il modello di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio Modello”), anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.
Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) che deve essere riprodotto in due copie (non più in 4 copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998).
Una, delle due copie del FIR datate e firmate, rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.
La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all’area riservata “Operatori” e caricare la copia completa del FIR.
I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.
Dal 13 febbraio 2026 l’emissione del FIR in formato digitale diventa obbligatoria per gli operatori iscritti al RENTRI nei seguenti casi:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.
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