Adeguamento protocolli anticontagio

Alpha Consulting

1 Luglio 2022 | Sicurezza sul lavoro | 0 commenti

Entra oggi in vigore il nuovo protocollo sottoscritto ieri in tarda serata dalle parti sociali.

Queste le novità salienti rispetto al precedente del 6 aprile dello scorso anno.

La novità più saliente e quella che calamita maggiormente l’attenzione delle imprese è senz’altro quella che riguarda le mascherine.

Le mascherine chirurgiche non sono più equiparate a Dispositivi di Protezione Individuale, per questo motivo nei luoghi di lavoro, non potranno più essere utilizzate.

Di conseguenza le uniche mascherine utilizzabili sono solo le FFP2 o quelle che garantiscono protezione superiore. Il datore di lavoro ha l’obbligo di rendere sempre disponibili le mascherine e dare le giuste informazioni ai lavoratori sulle circostanze in cui queste vanno utilizzate.

Nella premessa del protocollo viene richiamata la Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione che recepisce la cessazione dell’obbligo di mascherine nei locali chiusi e rimanda ai datori di lavoro la decisione se mantenerne o meno l’obbligo in considerazione dei rischi specifici.

Sostanzialmente è quindi un obbligo variabile a seconda delle condizioni di lavoro;

Sicuramente sono da utilizzare quando non si può garantire la distanza minima di 1 metro fra le persone, anche all’aperto. Da notare che si fa riferimento a “persone” non a “colleghi” (ad esempio nelle attività in cui i lavoratori sono a stretto contatto con i clienti).

Altre novità da rilevare:

  • Vengono recepite le indicazioni “generali” di gestione dei casi di positività, ovvero 10 giorni di isolamento o 7 giorni in caso di dose booster, e tampone negativo alla fine;
  • Vengono recepite le indicazioni “generali” di gestione dei casi di contatti stretti con soggetti positivi, ovvero l’obbligo di indossare mascherine FFP2  fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto, al chiuso o in presenza di assembramenti;
  • La misurazione della temperatura all’ingresso rimane una possibilità a scelta del datore di lavoro. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, il lavoratore non potrà accedere ma dovranno immediatamente indossare le maschere FFP2 e chiamare il proprio medico;
  • Spariscono le procedure per gli esterni quali i servizi igienici dedicati, l’obbligo di rimanere sui mezzi per i corrieri, orari e percorsi specifici ecc. Rimane solo un generale obbligo di informazione agli appaltatori e verifica del rispetto delle disposizioni;
  • Permane l’obbligo di pulizia giornaliera e sanificazione periodica e, in caso di positività, straordinaria;
  • Rimane il richiamo a garantire il costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro;
  • L’accesso a spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) rimane contingentato e deve prevedere un a ventilazione continua e un tempo di permanenza ridotto;
  • Continua a essere favorito l’ingresso a orari e accessi separati;
  • Lavoratori fragili: il datore di lavoro, sentito il medico competente, definisce specifiche misure per i lavoratori fragili;
  • Permane l’obbligo di attivare e mantenere il comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo.

Di seguito è possibile scaricare il testo del protocollo

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